Da anni si cerca di adottare un disegno di legge per normare il web per il problema della disinformazione e del cyberbullismo.
Sebbene non esista ancora una disciplina organica sulle bufale del web, esistono comunque aspetti legali e penali legati alla diffusione di bufale nel caso queste costituiscano un reato, come per esempio Diffamazione e Procurato allarme.
Non solo i creatori delle fake news ma anche chi condivide il messaggio può subire gravi conseguenze penali.
Vediamo quali sono i principali reati e gli illeciti che è possibile commettere creando e condividendo notizie false.
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Diffamazione
La Diffamazione è l’ipotesi di reato più frequente in cui inquadrare le fake news. Si tratta della condotta descritta nell’articolo 595 del Codice penale e comprende i seguenti elementi: la volontà di screditare o deridere qualcuno (spesso persone famose) davanti a un grande pubblico, come per esempio sui social network dove la condivisione può diventare immediata e persino virale.
Se poi le informazioni contenute nella bufala riguardano un’accusa falsa trova applicazione il reato di calunnia.
È l’articolo 595 del Codice Penale a tutelare le vittime di lesione della propria reputazione: a chi ha divulgato, tramite il web, derisione e/o notizie false su terzi, viene stabilita una pena di tre anni o una multa non inferiore a € 516.
Invece la calunnia ex articolo 368 del Codice penale è punita con la detenzione da 2 a 6 anni, che possono aumentare se il giudice rileva delle circostanze aggravanti.
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Procurato allarme
Un altro aspetto che comporta un effetto penale per la diffusione di fake news è quando la sua divulgazione ha il fine di diffondere paura o spargere il panico tra la popolazione.
In questo caso la condotta viene integrata nel reato di Procurato allarme ex articolo 658 del Codice penale. Un tipico esempio è preannunciare eventi catastrofici come terremoti o attentati terroristici. Chi dà per certa una catastrofe naturale totalmente inventata che procura allarmismo è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 10 a 516 euro.
Tuttavia, non c’è reato di Procurato allarme quando la notizia non è presentata come certa e imminente ma solo come probabile o eventuale.
Si parla invece di reato di Abuso della credulità popolare (previsto dall’articolo 661 del Codice penale) quando l’autore della bufala provoca un generico turbamento nell’ordine pubblico. Quest’ultimo potrà essere condannato a corrispondere una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro in base alla portata del turbamento causato e al contenuto della fake news elaborata.
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Aggiotaggio o distorsione dei prezzi sul mercato
Se l’intenzione dell’autore della bufala è quella di manipolare l’economia a proprio vantaggio, provocando il rialzo o il ribasso di prezzi su pubblico mercato, il reato è denominato di Aggiotaggio.
Tale reato è disciplinato dall’articolo 501 del Codice penale ed è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 516 a 25.822 euro. Il legislatore richiede che la condotta sia fraudolenta.
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Truffa
Un ulteriore caso di reato può essere il reato di truffa (articolo 640 c.p.), che si designa, ad esempio, quando un utente crea una notizia con la richiesta di raccogliere e donare soldi a un numero falso.
La sanzione prevista sarà la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni unita ad una multa da €51 a €1032.
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Concorrenza sleale
Una fake news può integrare gli Atti di concorrenza sleale previsti dal Codice civile all’articolo 2598. Ciò accade quando la bufala vuole screditare i prodotti altrui diffondendo informazioni menzognere sulle caratteristiche di determinati beni o servizi. Anche un’informazione vera può integrare questa condotta quando la notizia viene strumentalizzata al fine di screditare la professionalità altrui o la qualità dei suoi prodotti.
La conseguenza di questa bufala è che l’autore sarà costretto a risarcire i danni causati, sia economici che morali.
Condividere le fake news è reato?
Cosa succede a chi condivide la bufala, favorendone quindi la diffusione?
Potrebbe sembrare un comportamento privo di responsabilità, ma non è così. Bisogna però fare una distinzione tra chi condivide la bufala in buona fede, pensando che sia vera, e chi, invece, è ben consapevole della sua falsità. Nel primo caso, chi condivide o commenta non commette alcun reato.
Se invece la persona in questione commenta per esempio un post con frasi denigratorie e offensive potrebbe comunque essere accusata di Diffamazione ex articolo 595 del Codice penale, anche se la notizia è totalmente falsa.
Al contrario, chi pubblica, condivide e commenta una bufala con la consapevolezza della sua falsità è considerato responsabile insieme all’autore e può subire una denuncia per i reati che abbiamo analizzato sopra, in base al contenuto e all’intento della fake news.