A partire dalla giornata di ieri, 23 marzo 2021, tutti i principali organi di informazione (elenco di seguito) hanno riportato una notizia in merito all’ordinanza del Tribunale di Belluno sulla sospensione di 10 operatori sanitari – di cui 2 infermieri – di una RSA che avevano rifiutato la vaccinazione anti Covid-19.
L’idea che è circolata è che ci sia stata una “sentenza storica contro i no vax” e che questa abbia confermato che sia giusto e possibile sospendere dal lavoro e sospendere conseguentemente lo stipendio a chi rifiuta il vaccino.
Vediamo alcuni esempi di articoli ripresi a cascata dai maggiori media on line. Da questi titoli si denota come si faccia riferimento a una “sentenza” e che si sia voluto rimarcare la questione della sospensione dello stipendio ai dieci operatori sanitari:
ANSA: Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice
Fanpage: Belluno, la sentenza contro i no vax: giusto sospenderli dal lavoro se rifiutano vaccino
La Stampa ha titolato: Belluno, il giudice: “Va sospeso lo stipendio ai sanitari che non si vaccinano”
Il Secolo d’Italia: Niente vaccino, niente stipendio: la sentenza del giudice di Belluno contro i sanitari no vax
Il Primato nazionale: “Niente vaccino, niente stipendio”. Giudice di Belluno dà ragione a due case di riposo
Il Giornale: La sentenza che cambia tutto. Sospeso chi non si fa il vaccino
Questi quotidiani hanno semplicemente ripreso l’articolo pubblicato per primo da Alessio Antonini sul “Corriere del Veneto”, con il titolo emblematico: “Covid, no vax sospesi a Belluno. Il giudice: chi non fa il vaccino viene sospeso dal lavoro“. Sottotitolo: “Dieci operatori sociosanitari lasciati senza stipendio dopo aver rifiutato la dose immunizzante: storica sentenza nel Bellunese”. Nessuno dei colleghi di Antonini ha evidentemente letto le carte.
La ricostruzione della notizia, ripresa a cascata dagli altri media, è infatti imprecisa e falsa. Vediamo perché.
Antonini nell’articolo parla addirittura di una “sentenza pilota”,
“destinata a fare da pilota per i prossimi ricorsi anche se va detto che difficilmente potrà essere applicata nei grandi ospedali”.
Primo punto.
Partiamo dal fatto che quella emessa dal Tribunale di Belluno è una “ordinanza” e non a una “sentenza” come scritto invece dal Corriere del Veneto.
Passiamo al secondo punto.
Nell’articolo si conferma la sospensione senza stipendio dei dieci operatori sanitari spiegando che non c’era alcun modo di ricollocarli all’interno della struttura lavorativa.
Il Corriere del Veneto ha diffuso una ricostruzione falsa, in quanto i 10 operatori sanitari risultano in ferie forzate, ma retribuite e il giudice, Anna Travia, non ha rilevato un pericolo concreto di licenziamento o sospensione dal lavoro senza stipendio, pertanto non si è pronunciata in merito.
Nell’articolo di Antonini leggiamo:
«Niente vaccino, niente stipendio. Lo ha deciso il giudice di Belluno Anna Travia respingendo le richieste di dieci operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione con Pfizer lo scorso febbraio e che, per questo, erano stati sospesi dal lavoro».
Consultando invece il contenuto nell’ordinanza n.12/2021 del Tribunale di Belluno diffusa via Facebook dall’avv. Sandri alle 14:40 del 23 marzo 2021 e ripresa da Open che vi ha dedicato un articolo accurato, risulta infatti che il giudice, sebbene abbia rigettato il ricorso degli operatori sanitari, non abbia però riscontrato nella attuale situazione gli estremi per un licenziamento e una sospensione della retribuzione:
«[…] ritenuto, quanto al periculum in mora, che l’art. 2109 c.c. dispone che il prestatore di lavoro “Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”; che nel caso di specie prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c.;
ritenuta l’insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente, non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento […]».
In conclusione, l’ordinanza del Tribunale di Belluno ha dato ragione al datore di lavoro per la scelta di vaccinare i propri lavoratori e ha avallato il periodo di ferie forzato, ma non ha confermato una sospensione dal lavoro senza stipendio. Al momento i dieci operatori sanitari risultano pertanto in ferie forzate, ma retribuite.
Stiamo valutando insieme ai nostri avvocati di fiducia, le azioni legali da intraprendere per contrastare tale disinformazione. Agiremo inoltre per contrastare tale falsa notizia, sia online che sul territorio.
Vi terremo aggiornati.
• Qui disponibile l‘ordinanza n.12/2021 del Tribunale di Belluno
• Guarda il video-riassunto di Matteo Gracis