Fake news su sospensione per operatori che rifiutano il vaccino: depositato esposto disciplinare

infermieri vaccino

Come avevamo ricostruito in questo articolo, il 23 marzo 2021 i principali organi di informazione (da Ansa a La Stampa ecc) avevano riportato una notizia imprecisa e falsa in merito all’ordinanza del Tribunale di Belluno sulla sospensione di 10 operatori sanitari di una RSA che avevano rifiutato la vaccinazione anti Covid-19.

L’idea che i media avevano diffuso e che è rimbalzata sui social network che hanno condiviso la notizia rendendola virale è che ci sia stata una “sentenza storica contro i no vax” e che questa abbia confermato che sia giusto e possibile sospendere dal lavoro e sospendere conseguentemente lo stipendio a chi rifiuta il vaccino. Diverse testate hanno infatti voluto rimarcare la questione della sospensione dello stipendio ai dieci operatori sanitari.

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Niente stipendio agli infermieri che non si vaccinano? Falso, ecco la ricostruzione dell’ordinanza del Tribunale di Belluno

infermieri vaccino licenziati

A partire dalla giornata di ieri, 23 marzo 2021, tutti i principali organi di informazione (elenco di seguito) hanno riportato una notizia in merito all’ordinanza del Tribunale di Belluno sulla sospensione di 10 operatori sanitari – di cui 2 infermieri – di una RSA che avevano rifiutato la vaccinazione anti Covid-19.

L’idea che è circolata è che ci sia stata una “sentenza storica contro i no vax” e che questa abbia confermato che sia giusto e possibile sospendere dal lavoro e sospendere conseguentemente lo stipendio a chi rifiuta il vaccino.

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Coronavirus e spostamenti, festività 2020: cosa fare?

dpcm

È noto a tutti il recentissimo decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020 (c.d. Decreto Natale), il quale prevede (si cita testualmente)

“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Detto provvedimento richiama a sua volta i precedenti Decreti Legge e DPCM, in particolare il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) e il DPCM del 3.12.2020.

In estrema, e pratica, sintesi, il decreto-legge da ultimo emanato prevede che:

  • nei giorni prefestivi e festivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 l’intero territorio nazionale diventi una estesa c.d. “zona rossa”;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 l’Italia diverrà invece una estesa c.d. “zona arancione”.

Per meglio specificare riguardo alla possibilità, o meno, di circolazione, sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ovvero, ancora, per fare rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione (sempre consentiti) e tenendo conto delle seguenti eccezioni alla regola:

  • durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi degli spostamenti, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può, pertanto, fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689[1].

Ed ora, di seguito, qualche consiglio pratico e di buon senso nel caso in cui si venisse fermati dalle forze dell’ordine nei prossimi giorni:

  1. Non fatevi prendere dal panico, non c’è da aver timore di alcunché, tantomeno degli agenti operanti, che vi chiederanno semplicemente di esibire i documenti e il motivo del vostro spostamento.
  2. Non è necessario avere il modulo della c.d. “autocertificazione”, compilato o meno, con voi: nonostante la stragrande maggioranza dei mass media lo dica, nessun decreto-legge o DPCM prevede tale obbligo, per il semplice motivo che i casi in cui la legge (nello specifico il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 agli articoli 46 e 47) prevede che possiate comprovare con dichiarazioni scritte qualcosa che normalmente viene certificato, sono tassativi e riguardano “stati, qualità personali e fatti”, in cui non sono comprese le esigenze lavorative, le situazioni di necessità ovvero i motivi di salute che dovrete dichiarare alle forze dell’ordine.
  3. Siate in ogni caso COLLABORATIVI con gli agenti accertatori e spiegate in modo chiaro e conciso il motivo del vostro spostamento.
  4. Alcuni esempi di motivazioni in caso di spostamenti dal proprio domicilio:

– “sono un/una libera professionista e mi sto spostando per motivi di lavoro” – solo se vi chiederanno di meglio specificare il “motivo di lavoro” potrete approfondire spiegando quale attività state andando a svolgere, come, ad esempio, il recupero dei documenti in ufficio se siete avvocati o commercialisti o la visita domiciliare richiesta da una persona parente/amica se siete degli operatori sanitari, e così via;

– quanto alle ragioni di necessità, è giustificato spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana; inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto;

– ancora più semplice sarà giustificare lo spostamento con un “motivo di salute” se, ad esempio, dovete recarvi presso un ambulatorio medico o una struttura sanitaria, ovvero ricorrere alle cure di un operatore sanitario quali un osteopata o un fisioterapista.

  1. Nessun agente accertatore avrà motivo per contestarvi una violazione se sarete collaborativi e renderete loro tutte le informazioni che vi richiedono; siate fermi e decisi in quello che dite e non avrete problemi di sorta, consapevoli, peraltro, che non state violando la legge se vi spostate per un motivo legittimo.

***

Per tutto il resto, e i – leciti – dubbi del caso, non esitate a richiedere ulteriori informazioni.

 

[1] 18. Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 1717. Obbligo del rapporto Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto) scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto. […]

 

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